Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie))
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;.