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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.041.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.041.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso o similare)

  1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
   b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
   c) l'anticipazione di cui alla lettera b) è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
   d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;
   e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);
   f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.