Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Esclusione dalla disciplina del «manutentore unico» per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6.»;
c) al comma 2-bis sono soppresse le seguenti parole: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».