Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.