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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.020.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.020.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:
   a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno.

ident. 12.018.12.019.