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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di un milione di euro per il 2019 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 euro per il 2019 e a 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.