Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini)
1. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo, dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottopongono i clienti, all'entrata del locale, alla rilevazione del tasso alcolemico mediante apposito apparecchio. Qualora il tasso sia superiore al limite di 0,5 grammi per litro, in deroga all'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, i titolari e i gestori di cui al periodo precedente, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio ai clienti stessi.