stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.013.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.013.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 è introdotto il seguente comma:
  «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».