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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.011.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.011.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

  All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».