Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Autorità di assistenza delle vittime)
1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 14-bis. – (Autorità di assistenza delle vittime). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.
2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.».