Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice della strada)
Al comma 1-ter dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa» sono inserite le seguenti: «redatto in lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana».