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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
11.06.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali)

  1. Al fine di assicurare una gestione più efficiente della sicurezza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasferimento dalle regioni alle amministrazioni locali delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.