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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.».