Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice della strada)
1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni;
c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.».