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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.500 unità così ripartito:
   a) 500 unità al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti e obiettivi sensibili, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019;
   b) 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia nei comuni ove si rende maggiormente necessario per l'anno 2019.

  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 3 e del comma 4.
  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  4. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.