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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.05.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.05.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.