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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.03.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Patti Educativi Territoriali)

  1. Al fine di definire azioni ed iniziative volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti Sociali Educativi Territoriali volti ad amplificare e potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti sui territori, attraverso la creazione di una rete di soggetti, coordinata dal competente servizio sociale territoriale, che supporta gli istituti scolastici con la creazione di attività extrascolastiche.
  2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali e rappresentanti degli operatori del terzo settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.
  3. Per attuare le iniziative previste dai Patti Sociali Educativi Territoriali, è avviato un piano di assunzioni straordinario di 1.000 assistenti sociali, in deroga ai divieti ed ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente.
  4. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata causa significativa del degrado e della cultura della illegalità, della marginalità sociale nonché capace di incentivare la criminalità minorile, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza ed alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato ad individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dal Patti Sociali Educativi Territoriali, nonché ad offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione annuale al Parlamento contenente i dati relativi alle iniziative adottate grazie ai Patti Sociali Educativi, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 4 ed alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e ridefinire le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti Sociali Educativi.
  6. Le scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti Sociali Educativi Territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali formate da ricercatori, docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti ed educatori al fine di progettare ed adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.
  7. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza installato all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli istituti scolastici. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 5-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.