stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.019.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.019.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. Al primo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100 unità».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.