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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.010.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
10.010.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato)

  1. Dopo il comma 2 all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'ispettorato scuole della Polizia di Stato, diretto da un dirigente generale di pubblica sicurezza, attraverso il quale le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. L'ordinamento e le competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'ispettorato dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico».