Sostituirlo con il seguente:
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedinento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)
1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto a osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.