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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsi verso Paesi in sui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

  1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.