Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo»;
b) al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» inserire le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».