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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.56.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.56.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
   a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
   b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
   c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.