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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.14.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:
   a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
   b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
   c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato».

  1-ter. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-bis comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti criminali, di violenza, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale;
   b) l'articolo 10-bis, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale»;
   c) all'articolo 11, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».