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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

   1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
   b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nella fattispecie non aggravate.».