All'articolo 8, premettere il seguente:
Art. 08.
1. I comandanti e i dirigenti dei corpi di polizia locale degli enti con una popolazione superiore a 1.000 abitanti devono essere in possesso di un attestato di formazione presso la Scuola superiore di polizia.
2. Presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito l'Albo nazionale dei comandanti delle polizie locali. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale sono stabiliti i requisiti personali e professionali, nonché i criteri e le modalità di accesso e permanenza nell'Albo.