All'emendamento 2.60, capoverso «1-bis», sostituire le parole: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione con le seguenti: al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.