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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.60.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2019  [ apri ]
0.2.60.1.

  All'emendamento 2.60 dei relatori, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: n. 286 inserire le seguenti:, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi, o di parti di esse, disposta ai sensi del predetto articolo 12;
   al primo periodo, sostituire le parole «delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale con le seguenti: per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

em. 2.60.
0.2.60.1.

  All'emendamento 2.60 dei relatori, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: n. 286 inserire le seguenti:, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi, o di parti di esse, disposta ai sensi del predetto articolo 12;
   al primo periodo, sostituire le parole «delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale con le seguenti: per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

em. 2.60.