Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis
della legge 1o dicembre 2018, n. 132)
All'Articolo 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero) sono apportate le seguenti modificazioni:
Alla lettera a) del comma 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente periodo:
«Sono esclusi da tale divieto:
i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'Aire il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
i soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».