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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.028.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.028.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, del DL, 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e disposizioni in materia di spese legali per giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazione statali)

  1. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa sono sempre rimborsate ogni qualvolta siano sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, a prescindere dalla circostanza che per i medesimi fatti siano state accertate eventuali responsabilità di natura disciplinare, essendo sufficiente che l'evento avvenga durante o in ragione della prestazione lavorativa.
  2. Ogni giudizio in ordine al diritto al richiesto rimborso compete all'Amministrazione di appartenenza. All'Avvocatura dello Stato compete esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui a seguito della valutazione di congruità venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato potrà chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro presso cui è stato celebrato il processo presupposto. In caso di contrasto prevarrà il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore prescelto dal dipendente sottoposto a processo sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.