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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.016.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
8.016.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato)

  1. Il comma 1 dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione, compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena, e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato».

  2. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e all'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di condannati per reati intenzionali violenti il provvedimento deve contenere il divieto di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato».