Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 131-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.»;.