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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.073.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.073.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)

  1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.