stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.057.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.057.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Consorzi di polizia locale)

  1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
  2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
  3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.