Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono cedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale».