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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.041.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.041.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore»;
   b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

  2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500».