Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n. 171 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))
1. All'articolo 171 del Codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo la parola: «legge,» sono inserite le seguenti: «fermo restando l'impiego della polizia giudiziaria nei soli casi previsti dal c.p.p. [articoli 148 e 420-quater],»;.