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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.026.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.026.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «nuovo codice della strada»)

  1. All'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 6, è sostituito dal seguente:
  «6. Chiunque viola gli obblighi o le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 ad euro 6.000 e l'arresto fino ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.».
   il comma 7 è abrogato.