Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 341-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))
1. All'articolo 341-bis del Codice penale, al comma 3, le parole: «sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dell'ente di appartenenza della persona offesa, il reato è estinto.»;