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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.014.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.014.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:
   a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
   b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
   c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.
  3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.