Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 73 è inserito il seguente: «Articolo 73-bis. – Compensi spettanti ai consulenti tecnici e ai periti appartenenti ai servizi tecnico-scientifici di polizia giudiziaria.
4. Per la liquidazione del compenso dovuto per le attività di cui all'articolo 370-bis del codice si osservano le disposizioni previste per il perito.
5. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-bis, comma 1, del codice, nominati consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 360 del codice o periti ai sensi dell'articolo 221 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza.».