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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
6.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 5:
    1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: «Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.»;
    2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.
   La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.».