Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Responsabilità dei promotori di manifestazioni per i danni cagionati alle Forze di polizia)
1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.
2. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in so lido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.