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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Responsabilità dei promotori di manifestazioni per i danni cagionati alle Forze di polizia)

  1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.
  2. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in so lido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.