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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.8.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
5.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono registrare i documenti richiesti fino a 24 ore precedenti all'arrivo, anche per i soggiorni superiori alle 24 ore».