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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.22.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
5.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno»;
   b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno.»;
   c) all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: «successive all'arrivo», sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».