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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.18.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
5.18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: «e con immediatezza» con le seguenti: «e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente»;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.».