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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disturbo all'esercizio e molestie agli esercenti dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria)

  1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possano essere turbate o interrotte le regolari attività di caccia e pesca ovvero rechi molestie nell'esercizio di queste attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.
  2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.
  3. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1 gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 842 del medesimo codice.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».