Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».