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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.22.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.22.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
   Salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante, si applica a questo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
   La medesima sanzione si applica all'armatore e al proprietario della nave, se il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, è stato loro notificato prima della violazione.