stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n. 132 è sostituto dal seguente:
  «8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n. 132, è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di durata triennale, non rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 32 medesimo.»

  2. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n. 132, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ancora validi alla data di entrata in vigore del presente decreto.